Statuto

 

ATTO COSTITUTIVO
del Circolo di Cultura  -Pietraperzia –
L’anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di aprile.
In Pietraperzia, via Luigi Pirandello n. 2
Davanti a me dott. ALDO BARRESI, notaio residente in Enna, con studio in via Trieste n. 13, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Enna e Nicosia,
sono presenti:
  • BEVILACQUA SALVATORE ANTONIO
  • RUSSO GIUSEPPE
  • BONAFFINI FILIPPO ANTONIO LUIGI
  • PISANO PIETRO
  • FONTI VINCENZO
  • DI BLASI CALOGERO
  • PANEVINO GIUSEPPE
  • MAIMONE MICHELE ANTONIO
  • FALZONE GIOVANNI PIO CONCETTO
  • MILINO GAETANO

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, per quest’atto convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1
È costituita tra i comparenti una associazione, non avente scopi di lucro, denominata “IL CIRCOLO DI CULTURA – PIETRAPERZIA”.
ART. 2
L’associazione ha sede in Pietraperzia e quivi attualmente in Piazza Vittorio Emanuele n. 58
Essa potrà essere trasferita altrove e potranno altresì essere creati uffici di rappresentanza e delegazioni.
ART. 3
La durata dell’associazione viene fissata da oggi a tempo indeterminato.
ART. 4
Per quanto riguarda lo scopo associativo, l’amministrazione, la rappresentanza, i poteri degli organi associativi, le assemblee, i bilanci e quant’altro rilevante ai fini della vita dell’associazione valgono le norme di cui allo statuto associativo predisposto dai comparenti e che, previa lettura da me notaio datane agli stessi, si allega al presente atto segnato con lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.
ART. 5
A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono chiamati, nelle cariche a fianco di ciascuno precisate, i comparenti signori:
  • Falzone Giovanni Pio Concetto,    Presidente
  • Bonaffini Filippo Antonio Luigi,   Vice Presidente
  • Fonti Vincenzo,                               Tesoriere

ART. 6
Gli associati testé nominati a ricoprire cariche sociali dichiarano di accettare le cariche loro conferite acciò non ostando causa alcuna di ineleggibilità o incompatibilità.
ART. 7
Per quant’altro non convenuto in seno al presente atto ed allegato statuto valgono le norme di legge in materia associativa.
ART. 8
Le spese del presente atto sono a carico della associazione. E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, unitamente all’allegato, ai comparenti che l’approvano. È scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su due fogli per quattro pagine e quanto di questa e viene sottoscritto alle ore venti e quaranta.
Salvatore Antonio Bevilacqua, Giuseppe Russo, Filippo Antonio Luigi Bonaffini, Pietro Pisano, Vincenzo Fonti, Di Blasi Calogero, Giuseppe Panevino, Michele Antonio Maimone, Giovanni Pio Concetto Falzone, Gaetano Milino, Aldo Barresi Notaio.
Allegato “A”
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1 DENOMINAZIONE
È costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 383/2000 l’associazione
“IL CIRCOLO DI CULTURA – PIETRAPERZIA”.
Art. 2 SEDE
L’associazione ha sede legale in Pietraperzia, non ha scopo di lucro, la sua durata è a tempo indeterminato. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente tra gli associati.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Scopo dell’associazione è la promozione di iniziative a carattere culturale, ricreativo e sociale, finalizzate a favorire l’aggregazione, l’amicizia e la solidarietà tra tutti gli iscritti e le persone cui tali iniziative sono rivolte.
Secondo questi fini l’associazione si propone di organizzare dibattiti, conferenze, convegni, gite, mostre, spettacoli, concerti, pubblicazioni a mezzo stampa e indire tutte quelle manifestazioni che siano coerenti con i principi dell’associazione. Per la realizzazione di tali attività il Consiglio Direttivo può ricercare finanziamenti presso enti pubblici, società e privati.
L’associazione potrà aderire ad iniziative proposte da Enti o da altri gruppi o associazioni aventi scopi affini.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.   
Art. 4 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti i soggetti che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione previo assenso scritto del socio.
Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
I soci si dividono in:
  • Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
  • Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.
  • Soci Onorari: sono le personalità del mondo scientifico, accademico, professionale, istituzionale ovvero tutti coloro che per particolari meriti sì siano distinti nel campo dello sviluppo socio-economico del territorio, della integrazione europea e/o della cooperazione internazionale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale entro 10 (dieci) giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini associativi sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.        
Art. 6 DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza ai doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea dei soci nella prima riunione utile.
I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’associazione:
  • L’assemblea dei soci;
  • Il consiglio direttivo;
  • Il Presidente.
Art. 9 L’ASSEMBLEA
L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
  • Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
  • Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 (venti) giorni prima.
  • L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
  • a)   quando il Direttivo lo ritenga necessario;
  • b)   quando la richiede almeno un decimo dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il-trasferimento della sede legale in altro comune o lo scioglimento dell’associazione. Èordinaria in tutti gli altri casi. Il cambio della sede nell’ambito dello stesso comune è di competenza del Consiglio Direttivo.
L’assemblea ordinaria:        
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti:
  • a)   elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
  • b)   propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • c)   approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto                      predisposto dal direttivo;
  • d)  fissa annualmente l’importo della quota associativa;      
  • e)  ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
  • f)   approva il programma annuale dell’associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può rappresentare per delega un solo associato non amministratore.
L’assemblea straordinaria:
È regolarmente costituita con la presenza della metà di tutti gli associati aventi diritto di intervenire e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.     

L’assemblea straordinaria:

  • a)   delibera le modifiche allo statuto;
  • b)   delibera sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del                       patrimonio.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.        
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a dieci membri. L’assemblea al momento della nomina stabilisce il numero dei componenti.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
  • 1)   elegge il presidente e attribuisce le cariche di Vice-Presidente e di Tesoriere;
  • 2)   compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • 3)   redige e presenta il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
  • 4)   redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed           il rendiconto economico;
  • 5)   ammette i nuovi soci;
  • 6)   esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art. 7 del            presente statuto.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere (eletti nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso).
Art. 11 IL PRESIDENTE.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea.
Rappresenta l’associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
Art. 12 IL TESORIERE
Il tesoriere è un componente del Consiglio Direttivo, amministra e custodisce i valori dell’Associazione e può decidere autonomamente per spese di modica entità. Il massimale delle spese sopra citate è fissato dal Consiglio Direttivo al momento del suo insediamento. In caso di impedimento le funzioni di Tesoriere sono svolte dal Presidente.
Art. 13 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:

  • dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea;
  • contributi dello Stato e/o di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  • contributi di privati;
  • contributi da organismi internazionali;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • atti ed erogazioni liberali;
  • contributi dalle Associazioni affiliate;
  • contributi delle organizzazioni promotrici;
  • sponsorizzazioni;
  • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in beni di qualsiasi altro tipo provenienti da persone e/o enti la cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 14 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea.
Il bilancio consuntivo, unitamente al rendiconto economico, è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’assemblea che approva il bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, e nelle varie sezioni ove esistenti, almeno 20 (venti) giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto, unitamente al bilancio consuntivo.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.       
Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di altre associazioni con finalità  analoghe.
Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
Salvatore Antonio Bevilacqua, Giuseppe Russo, Filippo Antonio Luigi Bonaffini, Pietro Pisano, Vincenzo Fonti, Di Blasi Calogero, Gluseppe Panevino, Michele Antonio Maimone, Giovanni Pio Concetto Falzone, Gaetano Milino, Aldo Barresi Notaio

 

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